Gli operatori economici che hanno pagato l'IVA nel 2009, in un altro Paese della Comunità europea, hanno tempo fino al 31 marzo 2011 per richiedere il rimborso dell'imposta. Il termine, fissato originariamente al 30 settembre, è stato prorogato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 novembre 2010. La scadenza al 31 marzo 2011 riguarda esclusivamente le domande relative all’anno d’imposta 2009 dell’IVA assolta in altro Stato membro UE per i beni e servizi ivi acquistati e importati da soggetti passivi stabiliti in Italia, nonché dell’IVA assolta in Italia per i beni e servizi ivi acquistati e importati da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri UE. Resta invece, inalterato il termine “a regime” del 30 settembre di ciascun anno solare successivo al periodo di riferimento.