La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6102 del 16 marzo 2011, ha stabilito che nel caso in cui il contribuente è irreperibile, la notifica di un atto di accertamento è eseguita in modo rituale solo con l’affissione dell’avviso nell’albo comunale. Infatti, non è necessaria la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, come disposto dall’art. 140 del Codice della procedura civile.
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