Con la Sentenza n. 5237 del 4 marzo 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che il demansionamento o la dequalificazione professionale del lavoratore a causa dell’attuazione di un processo di riorganizzazione aziendale, non comporta necessariamente il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro. Nello specifico la Corte aveva individuato un parametro sul quale valutare l'effettività del danno subito: la concreta riqualificazione in senso inferiore delle mansioni del lavoratore, accompagnata dalla dimostrazione che ciò comportasse un pregiudizio effettivo a livello professionale, nonché biologico. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il requisito in questione non fosse correttamente integrato, in quanto il lavoratore non era riuscito a dimostrare il pregiudizio subito a livello professionale né tantomeno il danno biologico.
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