Il contribuente costretto ad impugnare un atto dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto le istanze di autotutela non erano state accolte, ha diritto al risarcimento dei danni, anche se l’ufficio in contenzioso riconosce l’errore. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5120 depositata il 3 marzo 2011. I giudici hanno evidenziato che il comportamento dell’ufficio violava le più comuni regole di prudenza e di vigilanza, causando un danno economico al contribuente che va pertanto risarcito. Il risarcimento dovrà comprendere anche le spese sostenute per avvalersi delle prestazioni del proprio commercialista.
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