Con la Risoluzione n. 25/E del 3 Marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità fiscale del contributo integrativo versato volontariamente alla Cassa di previdenza. In particolate, l’Agenzia chiarisce che il professionista che ha cessato l’attività di lavoro autonomo può portare in deduzione i contributi integrativi versati volontariamente alla propria Cassa di previdenza, con lo scopo di perfezionare i requisiti di contribuzione necessari per ottenere la pensione. Le Entrate equiparano i contributi versati dal professionista, non tanto ai contributi integrativi obbligatori, quanto ai contributi integrativi minimi, diventando così deducibili dal reddito ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR.
Ti potrebbero interessare: