Con la Sentenza n. 4582 del 24 febbraio 2011, la Corte di Cassazione stabilisce l'illegittimità dell'atto di accertamento basato sugli studi di settore che non tiene conto delle argomentazioni del contribuente esposte in sede del contraddittorio. Nella fattispecie, si tratta di un esercente attività di commercio al dettaglio di “ferramenta hobbistica”, il quale chiamato dall’Amministrazione finanziaria al contraddittorio precontenzioso, aveva affermato che lo scostamento tra i dati dichiarati e quelli calcolati sulla base dei parametri contabili era stato determinato, tra l’altro, dalla riduzione dei prezzi dei prodotti commercializzati, operata dal medesimo al fine di risultare maggiormente competitivo nei confronti dei vicini supermercati e di incentivare la domanda. La Cassazione accoglie il ricorso del contribuente, affermando che la concorrenza tra gli operatori può costituire una valida giustificazione allo scostamento tra ricavi dichiarati e presunti.
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