Il contribuente può dedurre il costo delle schede carburanti e operare la detrazione dell’Iva solo se la scheda è completa dei dati richiesti dalla legge. I principi base delle regole sulle schede carburanti sono stati ribadite di recente dalla Corte di Cassazione. Nella Sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2011 la Cassazione ha, infatti, la affermato che la dimenticanza del numero della targa, della firma dell’addetto o del numero dei chilometri comporta la ripresa a tassazione del costo dedotto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva detratta. In questo modo, la sentenza in esame si allinea ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (sentenza n. 21941/2007, sentenza n. 26539/2008).
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