Con la Risoluzione n. 17/E del 18 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla deducibilità dei contributi previdenziali nel caso in cui gli adempimenti tributari e contributivi siano stati sospesi a causa di calamità naturali. In particolare, l’Agenzia riconosce ai professionisti “sinistrati”, la possibilità di dedurre i versamenti previdenziali pagati nel rispetto del principio di cassa, e non quello di competenza. La deduzione dei contributi nel periodo di competenza, che è una norma dettata per agevolare i professionisti colpiti da eccezionali avversità, terremoti, alluvioni o altro, è una facoltà e non un obbligo.
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