Con la Sentenza n. 3923 del 17 febbraio 2011, la Corte di Cassazione dichiara illegittimo l’atto di accertamento che è fondato soltanto sulle risultanze dello studio di settore, puntualmente contestate dal contribuente e non ulteriormente supportate dall’Amministrazione finanziaria. Nella fattispecie, il contribuente aveva giustificato il suo scostamento del 7% con la forte concorrenza nello stesso ambito territoriale. La Cassazione ribadisce nuovamente che il solo scostamento dagli studi di settore non può essere sufficiente a fondare la pretesa erariale, giacché, come stabilito anche recentemente con la Sentenza n. 19609/2010, occorrono altri elementi di supporto.
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