Nel corso di Telefisco 2011, alcuni chiarimenti sono stati dedicati alla portata applicativa del divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per un importo superiore a € 1.500. Sulla tematica, l’Agenzia delle Entrate è già intervenuta con il comunicato stampa del 14 gennaio 2011, affermando l’inapplicabilità delle sanzioni sino all’emanazione del decreto ministeriale attuativo, a condizione che l’operazione di compensazione non vada ad intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti, quindi consentendo di compensare l’eventuale eccedenza del credito rispetto al debito iscritto a ruolo. A “regime”, invece, al contribuente non sarà consentito effettuare alcuna compensazione se non assolverà, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento. Sul punto, l’Agenzia chiarisce che il divieto di compensazione opererà con riferimento alle cartelle già notificate nel 2010 e, più in generale, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto anteriormente al 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina.
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