La Legge di stabilità 2011 ha previsto l’inasprimento delle sanzioni applicabili, a partire dal 1° febbraio 2011, agli istituti deflativi del contenzioso e del ravvedimento operoso. Mentre per il ravvedimento operoso la data del 01.02.2011 fa riferimento alle violazioni commesse dal contribuente, per gli altri istituti l’aumento ha effetto per gli atti emessi dal 1° febbraio 2011, e per la conciliazione giudiziale si guarda ai ricorsi presentati da tale data. Si assiste, dunque, ad un innalzamento delle sanzioni da 1/12 a 1/10 per il ravvedimento breve e da 1/10 a 1/8 per il ravvedimento lungo.