A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli Uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di pagamento con valore di titolo esecutivo. Nella circolare n. 168/2010, l’INPS ha però precisato che, prima di emettere l’avviso di pagamento, “preavvertirà” il debitore attraverso l’avviso bonario o diffida al pagamento se il debito deriva rispettivamente da un’omissione contributiva o da un’omissione da accertamento. L’omissione contributiva si verifica quando la contribuzione dovuta è stata denunciata, ma non versata alle scadenze previste dalla legge. C’è omissione da accertamento, invece, quando la contribuzione è stata accertata con una verifica ispettiva dell’istituto o di alti enti.
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