Con la Sentenza n. 772 del 14 gennaio 2011 la Corte di Cassazione ha fissato il principio secondo cui le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente dall’imprenditore individuale, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, a prescindere dall’eventuale iscrizione dei beni nei registri obbligatori. Secondo i giudici, quindi, gli immobili relativi a imprese commerciali individuali, aventi carattere strumentale e utilizzati dall'imprenditore esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, sono sempre “relativi all’impresa”, in base al combinato disposto degli artt. 40 e 77 del Tuir.
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