Per le Sezioni Unite penali della Cassazione, di norma non è possibile il concorso tra il reato di frode fiscale e quello di truffa ai danni dello Stato. Tuttavia, secondo la sentenza n. 1235 del 19 gennaio 2011 pronunciata dalle Sezioni Unite penali della Cassazione, esiste una eccezione. Se dalla frode deriva una finalità diversa e ulteriore rispetto all’evasione fiscale, come l’ottenimento di finanziamenti pubblici, il concorso è possibile.
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