Con la Sentenza n. 662 del 13 gennaio 2011 la Corte di Cassazione ha affermato che anche il socio di una società è perseguibile, a titolo di concorso, per l'utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti oltre il limite di 500.000 euro, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 74/2000. Il reato di indebita compensazione è imputabile in via principale all’amministratore dell’impresa quale responsabile degli oneri tributari. Nella Sentenza in oggetto, sono stati contestati oltre all’amministratore della società anche al socio i reati di indebita compensazione e di occultamento di scritture contabili.
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