Se i pagamenti per lavori di riqualificazione energetica non terminati nel 2010 sono avvenuti entro il 31.12.2010, i contribuenti possono usufruire della detrazione del 55% in Unico 2011 (periodo d’imposta 2010) godendo della ripartizione in 5 rate, se attestano che i lavori non sono stati ultimati entro il 2010. Tuttavia, coloro che non avendo capienza d’imposta nel Mod. Unico 2011, rischiano di non beneficiare della detrazione, possono decidere di rinviare all’anno della fine lavori l’inizio della detrazione del 55% dei pagamenti effettuati nel 2010, applicando la rateazione decennale anziché quinquennale.
Per approfondire ti consigliamo :