I contribuenti che non hanno provveduto a trasmettere le dichiarazioni dei redditi entro il 5 ottobre 2010, potranno ravvedersi e presentare le stesse entro il 29 dicembre 2010, versando una sanzione ridotta di 21 euro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate. Questo è quanto previsto dall’istituto del ravvedimento operoso, all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, a condizione che le violazioni non siano già state constatate e non siano iniziate le attività amministrative di accertamento. Si ricorda che, lo slittamento al 5 ottobre 2010 del termine di presentazione delle dichiarazioni non ha costituito una vera e propria proroga, pertanto non incide sul termine entro cui ravvedersi.
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