Utilizzo e riporto delle perdite sono gli argomenti affrontati nella Risoluzione n. 129/E del 13 dicembre 2010, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli artt. 83 e 84 del TUIR. In particolare, viene chiarito che per le cooperative agricole e della piccola pesca, ma anche quelle di produzione e lavoro, non opera l’art. 83 del TUIR. Secondo quest’ultimo in caso di attività in regimi di parziale o totale detassazione dal reddito, le perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilievo i risultati positivi. Secondo il successivo art. 84 del TUIR, i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile possono riportare le perdite soltanto in misura pari all’ammontare “che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti”. Le Entrate precisano che l’utile non tassato deve essere conservato esclusivamente in un prospetto extra-contabile, senza essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
Ti potrebbero interessare: