L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 121/E del 29 novembre 2010, chiarisce che la stabile organizzazione in un Paese Black list di una società residente in Italia, è soggetta all’obbligo della comunicazione telematica per le operazioni effettuate con soggetti residenti nello stesso territorio Black list, a nulla rilevando se il Paese in cui si svolgono le operazioni sia fuori campo Iva per l’Italia. La comunicazione deve essere effettuata anche dalla società residente in Italia per le operazioni compiute a sua volta con i soggetti stabiliti in Paesi Black list.