Le cooperative e le società forestali pagano le imposte di registro e quella ipotecaria in misura fissa per gli atti di acquisto in proprietà di fondi rustici. Tale beneficio fiscale non è correlato alla presenza del “piano di coltura”, previsto dall’art.10 della Legge 984/1977, ma è riconosciuto esclusivamente in base all’idoneità del fondo rustico ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali. È questo il principale chiarimento fornito dalla circolare n. 55/E del 22 novembre 2010, con la quale l’Agenzia delle Entrate dà anche disposizioni agli uffici per la gestione del contenzioso pendente in materia di benefici fiscali per l’acquisto di fondi rustici.
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