Con la Sentenza n. 22976 del 12 novembre 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, la sanzione accessoria della sospensione della licenza per l’esercizio dell’attività, non può essere revocata per il solo fatto che il contribuente ha versato parte della sanzione pecuniaria. Secondo i giudici, la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in caso di tre distinte violazioni accertate nel corso di un quinquennio ha carattere speciale rispetto alla norma generale di cui all’art. 16, comma 3, D. Lgs. n. 472/1997, ai sensi del quale, invece, in caso di definizione agevolata, non sono applicabili le sanzioni accessorie.
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