Con l’ordinanza n. 23155 del 16 novembre 2010, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il semplice possesso di uno studio da parte di un professionista non costituisce bene strumentale eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio della professione. Di conseguenza, tale condizione non costituisce presupposto per determinare l’assoggettamento all’Irap. Tuttavia, i giudici di merito devono accertare di volta in volta se lo studio, per la sua ubicazione e dimensione, possa essere considerato valore di bene strumentale minimale o meno.
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