News Pubblicata il 15/11/2010

Tariffa di igiene ambientale (Tia1) assoggettata all’Iva

La tariffa di igiene ambientale non è un tributo: necessario pagare l’Iva



La tariffa di igiene ambientale (Tia1) prevista dall’art. 49 del D. Lgs. 22/1997 deve essere assoggettata all’Iva con l’aliquota del 10%. Questo è quanto affermato dal Dipartimento delle Finanze con la Circolare n. 3/DF dell’11 novembre 2010. A motivare l’applicazione dell’Iva sulla tariffa rifiuti e, di conseguenza lo stop ai rimborsi Iva, è la “sostanziale identità” tra la tariffa introdotta dal c.d. “Decreto Ronchi” (D. Lgs. 22/1997) e quella riscritta dal D. Lgs. 152/2006 (la Tia2), che non viene ancora applicata dai comuni, in quanto si attende il regolamento attuativo.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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