Con la sentenza n. 134/2/10, la Commissione tributaria provinciale di Isernia ha stabilito che, nel caso di accertamento sintetico da redditometro, il contributo finanziario fornito dalla moglie e dagli altri componenti della famiglia sono prove utili a dimostrare la compatibilità della capacità contributiva con le spese sostenute per esigenze famigliari e, quindi, a neutralizzare la pretesa del fisco. La Ctp di Isernia, che ha accolto il ricorso del contribuente, ha ritenuto imprecisi e contradditori gli elementi su cui si fonda l’accertamento impugnato, giudicandolo privo di valenza induttiva per determinare la diversa capacità contribuente del ricorrente.
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