Nessuna sanzione per gli errori commessi nelle comunicazioni black list nel primo periodo di applicazione della norma, a condizione che le violazioni vengano sanate inviando una comunicazione integrativa entro il 31 gennaio 2011. La precisazione arriva con la Circolare n. 54/E del 28 ottobre 2010, nella quale l'Agenzia delle Entrate, tenendo conto della novità dell'adempimento e delle difficoltà per gli operatori di individuare i dati rilevanti ai fini della comunicazione, ritiene possibile che i contribuenti possano commettere errori nella compilazione del modello.