Prima con un comunicato stampa, poi con la risoluzione n. 113/E del 27 ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso i codici tributo finalizzati alla compensazione del credito d’imposta da rottamazione, a causa della rilevazione di anomalie nell’utilizzo del credito stesso. Pertanto, finché non saranno risolte tali anomalie, i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, nonché i cessionari dei crediti d’imposta, non potranno utilizzare in compensazione il credito d’imposta.
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