L’Iva sugli acquisti può essere detratta prima della richiesta della partita Iva, se l’acquisizione del numero identificativo avviene entro un termine ragionevole. L’ottenimento della partita Iva, infatti, non è un atto costitutivo del diritto alla detrazione che sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile, ma rappresenta un requisito formale ai fini del controllo. Con la sentenza depositata il 21 ottobre 2010 relativa alla causa C-385/2009, la Corte di Giustizia Ue ha ritenuto non conforme al diritto comunitario la legislazione di un stato membro Ue che subordina la detrazione Iva al requisito formale del possesso di un numero identificativo Iva.
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