Con la sentenza n. 21511 del 20 ottobre 2010, la Corte di Cassazione ha affermato che i versamenti a titolo di anticipazioni effettuati dall’imprenditore alla sua azienda personale, non sono contemplati dalla legge ai fini della loro rilevanza Irpef, con la conseguenza che non possono essere soggetti presuntivamente alla tassazione, salvo che l’amministrazione non dimostri che si tratta di somme non dichiarate di pari importo. Nella fattispecie, la Corte, ha accolto il ricorso del contribuente, rilevando che in tema di reddito d’impresa nessuna norma stabilisce che i versamenti a titolo di anticipazioni costituiscono sopravvenienze attive per l’impresa, non trattandosi né di ricavi, né di plusvalenze o di sopravvenienze.
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