Il datore di lavoro che non conserva per un periodo minimo stabilito i posti di lavoro creati nelle aree svantaggiate non può fruire del credito d’imposta per l’incremento occupazionale maturato e deve restituire il quantum già utilizzato anche se a dare le dimissioni è il lavoratore stesso. Il bonus assunzioni opera, invece, quando il datore di lavoro mantiene, come media annuale, l’incremento occupazionale chiesto per almeno tre anni o due per le Pmi. A tal fine, il datore di lavoro può sostituire il lavoratore “agevolato” con altro lavoratore a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dalla norma. A chiarirlo è la risoluzione n. 105/E del 12 ottobre dell’Agenzia delle Entrate.
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