Con la circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla normativa antielusiva contenuta nell’art. 110 del Tuir. In particolare, viene precisato che qualsiasi componente negativo derivante da operazioni commerciali poste in essere con soggetti ubicati in Paesi black list è indeducibile, salvo prova contraria, a prescindere dalla natura del componente o dall’esercizio in cui esso viene rilevato in bilancio. Con riferimento all’ambito soggettivo, le Entrate sottolineano che la norma interessa tutti i soggetti residenti che esercitano, nel territorio dello Stato italiano, un’attività d’impresa.