Nel caso in cui il contribuente decida di opporre lo “scudo fiscale” in sede di verifica, l’amministrazione finanziaria effettuerà una serie di valutazioni e di adempimenti finalizzata a riconoscere o a disconoscere l’efficacia dell’operazione di emersione delle attività detenute all’estero. In primo luogo, si tratta della corretta indicazione dei beni e delle attività detenute all’estero nel quadro RW della dichiarazione. È questo, in sintesi, il messaggio contenuto nella circolare n. 52/E dell’8 ottobre 2010, con la quale l’amministrazione finanziaria ha diramato le linee di condotta in relazione ai controlli da effettuare sullo scudo fiscale. Si ricorda che l’opposizione va fatta all’inizio dell’attività di indagine cui è sottoposto il contribuente o comunque entro i 30 giorni successivi.
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