Con la Risoluzione n. 95/E del 5 ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini IVA, alla cessione della seconda pertinenza di un immobile abitativo, oggetto di agevolazione prima casa, al cui servizio è già posto un’altra pertinenza della medesima categoria catastale. In particolare, si precisa che la seconda pertinenza deve essere trattata come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa; pertanto, la relativa cessione in regime di imponibilità IVA comporta l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 %.
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