La nuova normativa sull’accertamento prevede che esso è legittimo quando il reddito complessivo accertato eccede di almeno 1/5 quello dichiarato (prima del d.l. 78/2010 era di 1/4). Come in passato tale scostamento deve essere applicato sul reddito accertato. A seguito delle modifiche introdotte con il D.l. 78/2010, il reddito accertato e quello dichiarato vengano considerati entrambi ai valori lordi, ai fini del loro confronto, mentre prima il reddito accertato era assunto al lordo e quello dichiarato al netto.