Con la risoluzione n. 92/E del 22 settembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla liquidazione dell’Iva di gruppo, nell’ipotesi di fusione per incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, da parte di una società che invece vi ha diritto. Nella fattispecie, l’incorporata che nell’anno solare antecedente l’incorporazione aveva maturato un credito Iva, non può far confluire nella liquidazione dell’Iva di gruppo il tale credito. Quest’ultimo potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale dall’incorporante ovvero potrà essere chiesto a rimborso qualora vi siano i presupposti.