I soggetti passivi nazionali che si avvalgono della dispensa degli adempimenti contabili, ai sensi della’articolo 36 bis del d.p.r. n. 633/1972, e pongono in essere operazioni esenti, sono esonerati dall’invio della comunicazione black list in relazione a tali operazioni, tranne alcune eccezioni, quali le cessioni di oro da investimento, le prestazioni sanitarie, le prestazioni di ricovero e di cura. Invece, i cessionari o committenti, nei cui confronti sono state effettuate operazioni esenti da parte di soggetti non residenti, devono emettere autofattura, indicando gli estremi nominativi in base ai quali l’operazione risulta esente, e hanno l’obbligo di invio della comunicazione telematica.