Con l’ordinanza n. 19124 depositata il 6 settembre 2010, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza d’appello, nella quale era stato riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’Irap. Nella motivazione la Corte afferma che la sussistenza di un’autonoma organizzazione in capo al professionista, necessaria per essere soggetti all’Irap deve essere valutata dal giudice di merito. Il suo giudizio, se congruamente motivato, è insindacabile dai giudici di legittimità.
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