Il ministero dell'Economia e delle finanze con una circolare a commento delle misure antiriciclaggio introdotte dall'articolo 20 del Dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 chiarisce che non saranno applicate sanzioni per le violazioni che riguardano operazioni di valore compreso tra 5mila e 12.500 euro e che hanno per oggetto il trasferimento di contanti, libretti al portatore e assegni effettuati tra il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010, la cosiddetta manovra d'estate) e il 15 giugno 2010.
La circolare poi evidenzia i casi in cui è possibile l’utilizzo del contante per trasferimenti inferiori a 5.000 euro, ricordando che non è consentito frazionare artificiosamente gli importi per cercare di eludere la legge.