L'Agenzia del Territorio dedica al Dl 78/2010, convertito in legge 122/2010 una seconda circolare - la n. 3, prot. n. 42436 del 10 agosto 2010 - , alle nuove regole formali per la validità dei contratti immobiliari relative alla situazione catastale dei beni oggetto di detti contratti.
Per L’agenzia del Territorio la nuova normativa: a) non si applica ai cosiddetti "beni comuni non censibili quali l'area di pertinenza, le scale, i ballatoi, i locali caldaia, deposito cicli, immondezzaio, eccetera; b) si applicherebbe invece ai "beni comuni censiti" quali ad es. l'alloggio del portiere, ma nel solo caso in cui tali beni siano venduti da un condomino ad un altro condomino o a un soggetto terzo, sottraendoli quindi alla comproprietà condominiale.