Per dimostrare l’interesse economico richiesto dall’art. 110 c. 11 del Tuir basta la giustificazione del profitto.
È l'interpretazione della commissione regionale di Ancona, sezione 3 ( sentenza 5/3/2010 depositata il 22 giugno), in merito alla deducibilità dei costi derivanti da rapporti commerciali con imprese ubicate in stati a fiscalità privilegiata.
Ricordiamo che l'articolo 110 del Tuir dispone la deducibilità degli oneri a condizione che la società residente dimostri, alternativamente, che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.