L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la circolare n. 42/E del 3 agosto 2010, per fornire chiarimenti sul trattamento fiscale relativo all’acquisizione di partecipazioni, in sostituzione dei crediti inesigibili vantati dagli istituti di credito nei confronti delle imprese in crisi. In particolare, gi istituti di credito che acquisiscono partecipazioni per il recupero dei crediti, possono fruire di una disciplina di favore che riconosce la possibilità, ai sensi dell’art. 113 del TUIR, previo parere favorevole dell’Agenzia, di disapplicare il regime della Partecipation exemption (PEX). L’accoglimento dell’istanza di interpello comporta, contestualmente, l’equiparazione delle partecipazioni acquistate ai crediti estinti o convertiti.