Il giudice tributario non può annullare l’avviso di accertamento viziato da un mero errore nel calcolo del maggior reddito accertato, salvo che lo stesso non comporti il completo azzeramento della pretesa fiscale. Questo è quanto affermata dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione n. 17072, depositata il 21 giugno 2010.
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