Con la sentenza n. 372/01/10 depositata il 5 luglio 2010, la Commissione Regionale del Lazio ha affermato il principio secondo il quale l’ammortamento relativo all’immobile di proprietà del professionista e i costi sostenuti per le spese condominiali e di riscaldamento, non costituiscono indici dell’esistenza di autonoma organizzazione ai fini dell’Irap. Di conseguenza, in assenza di altri elementi che possono verificare il presupposto impositivo, le somme relative all’Irap devono essere rimborsate al contribuente così come richieste.
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