Anche le società a partecipazione pubblica sono soggette alla responsabilità amministrativa, sancita dal DLgs. n. 231/2001, quando svolgono attività economica. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28699 della seconda sezione penale, depositata il 21 luglio 2010. Nella fattispecie, secondo i giudici, finiscono, inoltre, nella rete del decreto 231, le società pubbliche che esercitano funzioni costituzionalmente rilevanti, come quelle sanitarie o di informazione.
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