L’impresa stabilita all’estero, qualora abbia in Italia una stabile organizzazione, oppure un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta, non può presentare l’istanza di rimborso diretto ai sensi dell’art. 38-bis2, ma deve utilizzare le ordinarie procedure previste per i soggetti identificati. Questa è la novità più rilevante che emerge dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel proprio sito internet in risposta a numerose domande sulla nuova procedura di rimborso dell’Iva assolta all’estero.