Con la sentenza n. 15938 del 6 luglio 2010 la Corte di Cassazione afferma che nel caso in cui il rimborso Iva erogato risulta non spettante in tutto o in parte, il Fisco non può irrogare la sanzione dell’omesso versamento di imposta. Secondo la Cassazione il fatto sanzionato appare riconducibile non ad un comportamento proprio del contribuente, bensì ad un errore dell’Ufficio che avrebbe dovuto verificare, con più attenzione, la spettanza del rimborso e quindi negarlo se non dovuto.