Le somme percepite a titolo di indennità risarcitorie sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi a seconda della loro natura. Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Tuir tali somme devono essere ricondotte a tassazione se le stesse hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza, imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce. Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente).
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