Il contribuente può notificare un secondo ricorso contenente motivi diversi dal precedente: agli atti introduttivi del procedimento tributario non è infatti applicabile il principio di consumazione dell’impugnazione. Nella seconda impugnazione deve essere chiarito, invece, che si annulla e si sostituisce la precedente. Questo è quanto affermato dalla Sezione Tributaria della Cassazione con la sentenza n. 15441/10, depositata il 30 giugno.
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