Lo studio professionale associato si presume soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Il conduttore televisivo, invece, che non si avvale di collaboratori né di attrezzature proprie sfugge all’imposta regionale. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con due pronunce, rispettivamente l’ordinanza n. 13716/10, depositata 7 giugno scorso, e la sentenza n. 14379/10, depositata il 15 giugno.