Il trasferimento dei beni a scopo di stoccaggio, per la successiva vendita, costituisce un’operazione assimilata all’acquisto intracomunitario. Di conseguenza, il rappresentante fiscale anche se non può più fatturare le vendite a soggetti passivi nazionali, continua ad essere indispensabile per adempiere gli obblighi relativi all’introduzione della merce della società estera nel magazzino in Italia. Questo è quanto affermato con la circolare n. 36/E del 21 giugno 2010.
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