L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con risoluzione n. 54/E del 22 giugno, che nel settore della grande distribuzione, considerato l’ampio flusso di transazioni commerciali, l’ammanco di cassa è un elemento fisiologico. Esso è deducibile ai fini Ires, se la verifica del disavanzo è provata da un verbale, da redigere al momento in cui viene effettuato il riscontro tra giacenze fisiche e contabili. L’impresa dovrà comunque porre in atto le misure necessarie per contenere la formazione di tali ammanchi.